Art. 108.
(Organizzazione del lavoro giurisdizionale e non giurisdizionale degli uffici di sorveglianza).

      1. Quando perviene al tribunale o al magistrato di sorveglianza istanza o richiesta o si deve procedere d'ufficio, deve

 

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essere operata immediata iscrizione negli appositi registri della procedura relativa.
      2. Entro quindici giorni dalla registrazione della procedura deve essere fissata l'udienza per la definizione e devono essere calcolati i tempi necessari per gli accertamenti e le acquisizioni documentali, che devono essere disposti senza ritardo. I tempi della definizione delle procedure devono rispondere a criteri di speditezza e di tempestività.
      3. Quando vi siano particolari esigenze di urgenza possono essere disapplicati i termini dilatori previsti per la procedura di sorveglianza.
      4. Per le procedure non giurisdizionali si provvede ai sensi di quanto disposto nel comma 1.